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Difendersi da Equitalia: 10 mosse per fermare le cartelle esattoriali

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view post Posted on 4/8/2015, 11:57     +1   -1
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Difendersi da Equitalia: 10 mosse per fermare le cartelle esattoriali. Nuova Sanatoria 2015: fino a 2000 Euro non si paga
Difendersi da Equitalia: 10 mosse per fermare le cartelle esattoriali su tasse e multe stradali
Rate, ricorsi, richieste di sospensiva e di annullamento. Difendersi dalle cartelle di Equitalia è possibile. Mentre il Governo studia le azioni per ridurre i poteri dell’agente della riscossione i contribuenti hanno già una serie di chance per bloccare le azioni dell’agente della riscossione. A cominciare dalle rateazioni.

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Sanatoria 2015: a distanza di oltre due anni dalla Legge n. 228/2012, che ai commi 527 e 528 dell’art.1 stabiliva la rottamazione (annullamento) delle cartelle Equitalia di importo non superiore a 2 mila euro, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 23.06.15, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze attuativo delle modalità con cui sarà eseguito il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999. Terremoto in vista per Equitalia e per lo stesso ministero dell’economia e delle finanze (Mef). La Corte Costituzionale ha cancellato la nomina di 767 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane e del Territorio perché sarebbero stati promossi a dirigenti ma senza concorso pubblico e quindi in modo illegittimo. La conseguenza principale che potrebbe avere la sentenza è l’annullamento delle cartelle su cui è stata messa la firma degli illeciti 767 dirigenti. Il concessionario per provare il corretto contenuto delle pretese creditorie deve produrre copia della cartella, come previsto dall’art. 26 comma 4 del DPR n. 602/73 che così recita:” il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.

Le rate per i debiti fino a 50mila euro Per prevenire o bloccare le azioni di Equitalia, il contribuente può chiedere all’agente della riscossione la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di sei anni (72 rate mensili). In questo modo Equitalia non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate.

L’ipoteca è iscrivibile solo se il debitore non paga due rate consecutive. L’importo minimo di ogni rata è – salvo eccezioni – pari a 100 euro. Dal 7 maggio scorso è stata innalzata da 20mila a 50mila euro la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Inoltre, all’atto della richiesta di rateazione è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti.

La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano presso lo sportello di Equitalia competente per territorio. Il contribuente che ottiene la concessione di pagare a rate il proprio debito nei confronti di Equitalia non è più considerato inadempiente e può partecipare agli appalti pubblici.

Tuttavia per ottenere la dilazione il contribuente deve pagare l’intero debito. In sostanza, l’importo da dilazionare dovrà corrispondere alla totalità delle somme iscritte a ruolo, contenute in cartelle per le quali è scaduto il termine di pagamento (60 giorni dalla notifica), al netto delle somme già versate e ferma restando la possibilità di chiedere la rateazione anche di somme per le quali tale termine non è ancora scaduto. Rateizzazioni per i debiti oltre 50mila euro. Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica del contribuente. Se il debitore è una persona fisica o titolare di una ditta individuale per dimostrare la propria difficoltà economica, occorrerà presentare l’ISEE indicatore della situazione economica equivalente) del suo nucleo familiare.

Se il debitore interessato alla dilazione è una società, occorrerà esibire, tra l’altro, il bilancio d’esercizio dai cui dati emerga la temporanea difficoltà economica in cui versa la stessa società. La proroga se peggiora la situazione economica. Qualora il contribuente abbia già ottenuto la dilazione da parte di Equitalia e stia già pagando a rate il proprio debito e la sua situazione economica è nel frattempo peggiorata, potrà richiedere una sola volta la proroga per un massimo di altri sei anni. La richiesta di dilazione a Equitalia può essere fatta anche se il contribuente è decaduto precedentemente dalla rateazione concessa per lo stesso debito dall’ufficio dell’agenzia delle Entrate. In ogni caso, può essere richiesta e ottenuta la dilazione a rate variabili e crescenti sia per la prima rateizzazione sia per quelle in proroga. Di solito le prime rate saranno più leggere e cresceranno progressivamente nella prospettiva di un miglioramento della tua situazione economica.

Infine, è possibile chiedere la dilazione per nuove cartelle anche se il contribuente ha già una rateazione in corso, a condizione però di essere in regola con i pagamenti delle rate precedentemente concesse. Il mancato pagamento di una sola rata non determina la decadenza dalla dilazione. Soltanto qualora non vengano versate due rate consecutive, infatti, si perde il beneficio del rateizzo e il debito dovrà essere tempestivamente versato in un’unica soluzione. La compensazione con altri crediti. Per mettersi in regola con il Fisco il contribuente può anche compensare debiti con crediti Irpef, Ires, Iva. Dal 1° gennaio 2011, però, qualora il contribuente sia debitore di imposte non pagate e ormai scadute per un importo complessivo superiore a 1.500 euro, non può più compensare crediti con debiti. In tal caso, quindi, i contribuenti dovranno prima estinguere eventuali debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti, e solo successivamente potranno utilizzare il credito residuo in compensazione. Più in generale, il contribuente può pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e i relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione), compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali stesse. Bisognerà utilizzare il modello F24 Accise, riportando il codice tributo RUOL e presentare a Equitalia il modulo (disponibile anche presso tutti gli sportelli degli agenti della riscossione) con cui si dichiara l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 accise e a quale parte del debito erariale imputare il pagamento. Il modello F24 Accise può essere presentato anche direttamente agli sportelli dell’agente della riscossione. Lo stop alle cartelle infondate. Se la richiesta è infondata o le somme non sono dovute, il contribuente può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione degli importi contestati in una cartella o in ogni altro documento notificato quando, ad esempio, hai già pagato l’importo richiesto o se è in possesso di una sentenza di accoglimento delle sue ragioni o di uno sgravio dell’ente creditore. La sospensione può essere richiesta in presenza di qualsiasi causa che rende non esigibile il credito da parte dell’ente pubblico creditore.

La domanda può essere presentata entro 90 giorni da quando Equitalia ha notificato la cartella. Basta presentare un semplice modulo, reperibile direttamente allo sportello o sul sito di Equitalia e spiegare i motivi per cui si chiede la sospensione della riscossione. Alla richiesta vanno allegati un documento di riconoscimento e altri documenti come, per esempio, la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza di accoglimento del ricorso. Ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione, Equitalia sospende immediatamente l’attività di riscossione e chiede una verifica all’ente creditore. Se la documentazione presentata è incompleta, Equitalia chiederà le integrazioni necessarie. Se entro 220 giorni non il contribuente non riceverà alcuna risposta dall’ente creditore, le somme richieste non saranno più dovute. L’annullamento dei vecchi debiti. Da luglio 2013 tutte le cartelle esattoriali non pagate di importo non superiore a duemila euro, comprese imposte, sanzioni e interessi, escluso l’aggio di riscossione, iscritte a ruolo prima del 31 dicembre 1999 saranno annullate automaticamente. L’annullamento riguarda tutte le somme iscritte a ruolo sia per debiti di natura tributaria o di altra natura, sia per contributi Inps, multe, contravvenzioni stradali, sanzioni di vario genere. Verranno annullati anche i ruoli provvisori, per i quali è ancora pendente un contenzioso. In questo modo le cause iniziate nelle Commissioni tributarie si estingueranno e le cartelle verranno automaticamente annullate. Per sapere con certezza se la propria cartella esattoriale può essere automaticamente annullata, è necessario verificare che il ruolo sia stato reso esecutivo prima del 31 dicembre 1999. L’indicazione della data è presente nella cartella notificata. Nel caso in cui l’indicazione della data non fosse presente, è possibile chiedere tale informazione direttamente all’agente della riscossione. Il ricorso ai giudici. La cartella di pagamento può essere annullata, per intero o parzialmente, dal giudice tributario qualora presenti “indizi” di nullità per vizi propri. In particolare, le principali cause che possono comportare la nullità della cartella di pagamento riguardano, generalmente: il vizio di notifica, il mancato rispetto dei termini di decadenza, il vizio di motivazione, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, l’omessa sottoscrizione, il mancato rispetto della normativa in tema di riscossione frazionata, l’illecita iscrizione delle somme nei ruoli straordinari, la non conformità al ruolo e l’avvenuto annullamento dell’avviso di accertamento. I termini per fare ricorso cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella. In caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone Rai, tributi locali, il termine di presentazione è di 60 giorni dalla notifica e ci si deve rivolgere alla commissione provinciale tributaria (giudice tributario). In caso invece di contributi previdenziali, il termine è di 40 giorni e ci si deve rivolgere al giudice del lavoro. In caso di sanzioni amministrative (il caso più frequente è quello delle multe al codice della strada) il termine è di 30 giorni e ci si può rivolgere al giudice di pace della zona in cui è avvenuta l’infrazione. Le ganasce all’auto. Le ganasce fiscali o anche il fermo amministrativo dei beni mobili registrati cessa di avere efficacia nell’ipotesi in cui il contribuente abbia nel frattempo versato le somme dovute. In tal caso, il provvedimento di fermo deve essere immediatamente revocato. Il fermo perde inoltre efficacia qualora il giudice tributario abbia nel frattempo annullato la cartella di pagamento (o dell’avviso esecutivo), a prescindere dalla formazione del giudicato. L’efficacia del fermo può essere sospesa a condizione che il contribuente dimostri la potenziale infondatezza della pretesa sottostante e che, per esempio, il veicolo sia strumentale per recarsi presso il luogo di lavoro (ossia il danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla prosecuzione del fermo stesso). In ogni caso, l’adozione delle ganasce fiscali è preclusa se il contribuente ha ottenuto la rateazione delle somme iscritte a ruolo. Inoltre, il pagamento della prima rata del piano di dilazione comporta la revoca del fermo di beni mobili registrati in precedenza adottato. In caso di cancellazione o revoca, il debitore non è tenuto al pagamento di spese per la cancellazione del fermo amministrativo né all’agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall’Aci (Automobile club d’Italia) o ai gestori degli altri pubblici registri. Le difese contro le ipoteche. L’iscrizione di ipoteca avvenuta a seguito di un mancato debito tributario può essere contestata in Commissione tributaria mediante con un ricorso.

Tuttavia, la nullità dell’iscrizione di ipoteca può essere eccepita solo per vizi propri e non per l’eventuale illegittimità della contestazione delle maggiori imposte accertate (in virtù dell’autonomia dei provvedimenti impugnabili). Pertanto, l’iscrizione di ipoteca può essere dichiarata illegittima ad esempio per l’omesso invio della comunicazione preventiva che l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile almeno trenta giorni prima, o per difetto di motivazione laddove il provvedimento di iscrizione non riporti ad esempio la somma per la quale è iscritta l’ipoteca o, ancora, laddove il debito complessivo non superi i 20mila euro. In ogni caso, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti del contribuente che ha ottenuto la rateazione. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione. Inoltre, il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene ipotecato con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale deve essere interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito viene poi rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso. L’annullamento dei vecchi debiti e la richiesta di sospensiva. Per le azioni di Equitalia, è possibile chiedere la sospensione della riscossione in via amministrativa direttamente a Equitalia e in via giudiziale alla Commissione tributaria Provinciale adita. Il contribuente – per procedere con la richiesta di sospensione – deve necessariamente aver presentato prima il ricorso in Commissione tributaria per contestare la legittimità della pretesa erariale.Inoltre, il ricorso deve apparire fondato nelle questioni esposte (ossia deve sussistere quello che in gergo tecnico si chiama il fumus boni iuris) e deve sussistere il danno grave e irreparabile a seguito del pagamento anticipato delle somme dovute in pendenza di giudizio (ossia il cosiddetto periculum in mora). L’istanza di sospensione va presentata in carta semplice e deve contenere le ragioni del contribuente circa la fondatezza del ricorso presentato e il danno grave e irreparabile nel quale incorrerebbe pagando le somme a titolo provvisorio. Alla stessa vanno allegati copia dell’atto impugnato e copia del ricorso presentato. Nel caso di accoglimento della richiesta, il contribuente non dovrà versare alcuna somma (almeno fino al deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale).
 
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